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Ordinanza — n. 39203/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and lack of specific grounds against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39203/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity. The appellant challenged a second-instance ruling finding him guilty of selling counterfeit CDs and DVDs, arguing a defect in the lower court's reasoning. The court rejected the appeal because the petition failed to specify where or why the lower court's motivation was flawed, merely asserting a generic defect without concrete legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368, 370 c.p.p.; An appeal against a judgment on the merits is inadmissible if it is generic and does not specify the exact grounds for attacking the reasoning of the judgment under review.

Parole chiave

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generic appeal inadmissibility defect in reasoning manifest unfoundedness Cassation procedure contraffazione di merci confisca dei proventi di reato inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNARIATO NUNZIO nato a PALERMO il 05/07/1978 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per genericità. Il ricorso è assolutamente generico, prospetta un vizio di motivazione, ma non dice dove e perché; non contiene quindi specifici motivi di legittimità nei confronti della motivazione della sentenza impugnata (che rileva come il ricorrente era stato trovato dalla P.G. in possesso di supporti contraffatti - CD e DVD - nel mercato rionale, messi in vendita su una bancarella). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilz3 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/