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Ordinanza — n. 39075/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against refusal of generic mitigating circumstances in drug trafficking case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39075/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Chen Xiusong and Lin Jinyu inadmissible. The defendants argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances, citing alarming crime modes and significant drug quantities. The court ruled that the first instance judgment provided sufficient reasoning based on established legal principles regarding the evaluation of mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90; Art. 133 cod. pen.: The court of first instance need not evaluate every single defensive argument to deny generic mitigating circumstances, provided it identifies the predominant elements preventing their recognition.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances drug trafficking offense inadmissible appeal procedural violation claim Cassazione di Roma imputazione per reati di stupefacenti sostanze soggette a restrizione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90
Art. 133 cod. pen.
«Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
«Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CHEN XIUSONG nato il 24/12/1972 LIN JINYU nato il 20/06/1990 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi proposti da Chen Xiusong e Lin Jinyu, ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Ritenuto, quanto a Chen Xiusong, che il motivo unico di ricorso con cui la difesa si duole della motivazione offerta dalla Corte di merito in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondata; ritenuto che sul punto è stata offerta congrua motivazione non censurabile in questa sede Le argomentazioni richiamate in sentenza (modalità allarmanti del reato; quantitativo rilevante dello stupefacente detenuto, mancanza di attività lavorativa lecita) devono essere reputate idonee a rendere conto del decisum: secondo consolidato orientamento di questa Corte è la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:

«Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»). Ritenuto, quanto a Lin Jinyu Chen, che le argomentazioni con le quali si lamenta violazione degli artt. 125, 192 cod. proc. pen. e 73, comma 5 d.P.R. 309/90, risultano palesemente versate in fatto, prospettandosi una diversa valutazione delle emergenze probatorie, attentamente valutate dai giudici di merito.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cass