Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and improper reclassification argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Adamo Cristian inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to reclassify the offense under Article 73, paragraph 5, of the Penal Code, but the court found the original judgment's reasoning sufficient and free from error. Furthermore, the appeal lacked specific factual and legal grounds, merely proposing an impermissible alternative interpretation of the evidence, which necessitated the dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains no specific statement of the facts and legal grounds supporting it, or if it proposes an impermissible alternative interpretation of the evidence.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMO CRISTIAN nato a FROSINONE il 20/07/1989 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposti dalla difesa di Adamo Cristian, con i quali lamenta vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di responsabilità dell'imputato in relazione alla fattispecie contestata; che la motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi di lieve entità non risulta meritevole di censura, essendo rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità.
Ritenuto che l'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono e che i motivi di ricorso ripropongono una non consentita alternativa interpretazione del compendio probatorio in atti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden