Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal argumentation under Art. 129.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Zarrouk Imed inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued violations of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding the lower court's reasoning on liability, but failed to provide specific factual or legal grounds. The court rejected these generic complaints, noting they lacked specificity and introduced novel issues unrelated to the original appeal's scope.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, fail to specify the legal provisions applied, or introduce novel issues not raised in the original appeal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARROUK IMED nato il 26/08/1981 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; 1;7 Motivi della decisione visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposti dalla difesa di Zarrouk Imed, con i quali lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art.129 cod. proc. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in punto di responsabilità dell'imputato.
Ritenuto che l'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono e che i motivi proposti sono del tutto generici. Invero, per un verso il ricorrente non specifica sotto quale profilo troverebbe applicazione l'art. 129 cod. proc. pen.; per altro verso la doglianza introdotta con il ricorso ha carattere di novità, vertendo l'appello su questioni che riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente