Ordinanza — n. 39072/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO MASSIMO nato a APRILIA il 26/07/1967 avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposti dalla difesa di Monaco Massimo, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente ed adeguata motivazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non si confronta con le argomentazioni sostenute in sentenza, in cui si pone in evidenza come, sulla base delle circostanze emerse in istruttoria, fosse da escludersi la destinazione all'uso personale della sostanza caduta in sequestro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39072/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che le doglianze difensive risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito e disattesi con argomentazioni del tutto corrette in fatto e diritto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO MASSIMO nato a APRILIA il 26/07/1967 avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposti dalla difesa di Monaco Massimo, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente ed adeguata motivazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non si confronta con le argomentazioni sostenute in sentenza, in cui si pone in evidenza come, sulla base delle circostanze emerse in istruttoria, fosse da escludersi la destinazione all'uso personale della sostanza caduta in sequestro.
Ritenuto che le doglianze difensive risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito e disattesi con argomentazioni del tutto corrette in fatto e diritto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il President