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Ordinanza — n. 39069/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for generic grounds and flawed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39069/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific factual and legal grounds. The appellant argued for a reduction in the sentence based on generic mitigating circumstances and alleged calculation errors, while the lower court maintained its decision was logically sound and within judicial discretion. The court rejected these claims, emphasizing that the original judgment provided a coherent argumentative framework and that the penalty determination respected established legal parameters.

Regesto Legislator

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Art. 75 d.P.R. 309/90; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90: An appeal against a criminal sentence is inadmissible if it fails to specify the factual and legal reasons supporting the complaint, as generic arguments soliciting a non-consented re-evaluation of facts do not constitute a valid ground for cassation review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds criminal sentencing judicial discretion mitigating circumstances Cassazione Roma penal code motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 75 d.P.R. 309/90
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
II) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 133 cod. pen.
art. 75 d.P.R. 309/90
articolo 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 27779 del 28/01/2016
Sez. 3, n. 27779 del 28/01/2016, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPES MARCO nato il 29/12/2000 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Lopes Marco, a mezzo del difensore, in cui si deducono i seguenti motivi di doglianza: I) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 75 d.P.R. 309/90; travisamento dei fatti e delle risultanze processuali; mancanza della motivazione; motivazione apparente ed incongrua.

II) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; motivazione apparente e incongrua; III) errato calcolo nella riduzione operata per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; IV) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Vista la memoria di replica depositata in atti, in cui la difesa, richiamandosi ai motivi di ricorso insiste per il loro accoglimento. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente.

Ritenuto, quanto al primo motivo che l'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono e che i rilievi proposti sono del tutto generici, tendenti a sollecitare una non consentita rivalutazione del fatto, a fronte a fronte di un corretto ed esaustivo apparato argomentativo della sentenza impugnata, in cui i giudici di merito, in maniera logica e coerente, hanno provveduto ad una attenta disamina del caso, offrendo adeguata motivazione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione.

Ritenuto, quanto alla invocata riqualificazione, che i giudici di merito hanno provveduto a rigettare la richiesta sulla base di argomentazioni in fatto del tutto coerenti, rispettose dei principi stabiliti in questa sede n materia. Ritenuto, quanto al lamentato erroneo calcolo della pena, che la doglianza è manifestamente infondata, essendo la pena detentiva e quella pecuniaria del tutto indipendenti secondo consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 27779 del 28/01/2016, Rv. 267051 - 01). Ritenuto, quanto all'entità della pena irrogata, che la sua determinazione è sorretta da conferente apparato argomentativo.

Invero, la Corte di merito nell'individuare la pena base in misura superiore al minimo edittale, ha posto in rilievo la gravità del fatto. Deve in proposito rilevarsi come la valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientri nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 cod. pen., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, evenienza non ricorrente nel presente caso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere est