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Ordinanza — n. 39067/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal on tax fraud conviction regarding prescription and continuation of crime rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39067/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a reduced sentence for tax fraud, arguing errors in applying the statute of limitations and the rules on continuing offenses. The Court rejected these claims, noting that the prior annulment judgment already established the irrevocability of the liability finding and correctly applied the relevant penal code provisions.

Regesto Legislator

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Art. 159 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation's prior annulment judgment establishing the irrevocability of the liability finding precludes the appellant from raising prescription defenses or challenging the application of the continuing offense rule in a subsequent appeal.

Parole chiave

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tax fraud continuing offense statute of limitations penal code provisions inadmissible appeal irrevocability of liability court costs difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 159 cod. pen.
Avverso la sentenza pronunciata a seguito di annullamento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) Erronea applicazione dell'art. 159 cod. pen.; II) Erronea applicazione dell'art.
Art. 131-bis cod. pen.
Ha poi rilevato un difetto di motivazione in relazione all'invocata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Ha quindi annullato la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio ed all'applicabilità dell'art.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
art. 131-bis cod. pen
Ha poi rilevato un difetto di motivazione in relazione all'invocata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 159 cod. pen
Avverso la sentenza pronunciata a seguito di annullamento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) Erronea applicazione dell'art. 159 cod. pen.; II) Erronea applicazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 12720 del 14/11/2007 - dep. 26/03/2008, Carbone, Rv. 239340
non comporta alcun aumento di pena per la continuazione, in quanto costituisce modalità della condotta "unica" realizzata con la presentazione della dichiarazione infedele (Sez. 3, n. 12720 del 14/11/2007 - dep. 26/03/2008, Carbone, Rv. 239340).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMA SALVATORE nato a NARDO il 23/05/1976 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Con sentenza del 14/7/2021, la Corte d'appello di Lecce, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Terza, n. 37855/17 del 29/3/2017, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 20/11/2014, esclusa la continuazione, ha ridotto la pena inflitta a Torna Salvatore in quella di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 74/00.

Era contestato al ricorrente di avere, mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, indicato nella dichiarazione annuale relativa all'anno di imposta 2008 elementi passivi fittizi per un ammontare originario di oltre 55.000 euro, con IVA evasa pari originariamente ad euro 11.134,80. La Sezione Terza di questa Corte, in sede di annullamento, ha censurato la pronuncia della Corte di appello di Lecce emessa in data 27/5/2016, ribadendo il principio in base al quale l'utilizzo di più fatture contraffatte ed ideologicamente false per la consumazione del reato di dichiarazione infedele mediante mezzi fraudolenti (art. 3, D.Lgs. 10 marzo 2000, n.

74) non comporta alcun aumento di pena per la continuazione, in quanto costituisce modalità della condotta "unica" realizzata con la presentazione della dichiarazione infedele (Sez. 3, n. 12720 del 14/11/2007 - dep. 26/03/2008, Carbone, Rv. 239340). Ha precisato che il principio è all'evidenza applicabile anche all'art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000. Ha poi rilevato un difetto di motivazione in relazione all'invocata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Ha quindi annullato la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio ed all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., precisando in motivazione che l'annullamento disposto determina l'irrevocabilità della statuizione in ordine all'accertamento della responsabilità, non potendo né dedursi né eccepirsi davanti al giudice del rinvio l'estinzione del reato a seguito della maturata prescrizione, intervenuta il giorno successivo alla decisione (30.03.2017).

Avverso la sentenza pronunciata a seguito di annullamento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) Erronea applicazione dell'art. 159 cod. pen.; II) Erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di doglianza, in cui si invoca la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, avendo la stessa pronuncia di annullamento stabilito in motivazione l'irrevocabilità della statuizione in ordine all'accertamento della responsabilità.

Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte di merito disatteso la richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. con argomentazioni del tutto corrette, rispettose dei principi stabiliti in questa sede. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigli