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Ordinanza — n. 39065/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of counsel signature required by law since August 2017.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39065/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant without the mandatory signature of a qualified defense attorney. Although the defendant's signature was authenticated by a lawyer, the law requires the appeal itself to be signed by a registered defense counsel to avoid inadmissibility. The court applied the principle that procedural rules apply at the time of the act, ruling that the personal filing rendered the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by a defense attorney registered with the Court; personal filing without such signature renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal defense attorney signature Cassation procedure personal filing procedural rule indennità per testimone gravi addebiti penali corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 63, Law no. 103 of June 23, 2017
Aouadi Haitem ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 133 cod.
Art. 613, comma 1, Code of Criminal Procedure
La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
Art. 605, comma 5-bis, Code of Criminal Procedure
In applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod.
Art. 591, comma 1-let. a), Code of Criminal Procedure
pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett.
Art. 616, Code of Criminal Procedure
art. 133 cod. pen
Aouadi Haitem ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695
Non rileva la circostanza che la firma dell'imputato sia stata autenticata da difensore anche cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695).
Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AOUADI HAITEM nato il 01/07/1996 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAL dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Aouadi Haitem ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 133 cod. pen.

2. Occorre osservare, con rilievo di ordine dirimente, come l'impugnazione risulti essere stata proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data 21/12/2021 (come da attestazione della cancelleria ricevente il ricorso). La legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente». Tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Non rileva la circostanza che la firma dell'imputato sia stata autenticata da difensore anche cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695). In applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017.

3. Alla inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il