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Ordinanza — n. 39063/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific factual arguments under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39063/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Buzzi Massimo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure but failed to provide specific factual or legal grounds supporting his claim. The court rejected the appeal because the arguments were too generic and did not address the specific reasoning or evidence used in the lower court's conviction.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains no specific enumeration of the facts and legal grounds supporting the claim, rendering the arguments merely generic and failing to confront the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity procedural code violation acquittal request impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Per un verso, infatti, il ricorrente non specifica sotto quale profilo troverebbe applicazione l'art. 129 cod.
Art. 360 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
Per un verso, infatti, il ricorrente non specifica sotto quale profilo troverebbe applicazione l'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUZZI MASSIMO nato a BRACCIANO il 16/03/1954 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Buzzi Massimo, a mezzo del difensore, in cui si deduce violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente, ritenuto responsabile, a seguito di rito abbreviato del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; ritenuto che l'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono e che i motivi proposti sono del tutto generici.

Per un verso, infatti, il ricorrente non specifica sotto quale profilo troverebbe applicazione l'art. 129 cod. proc. pen.; per altro verso la difesa non si confronta con la motivazione della sentenza nella quale sono indicate, in modo puntuale, le ragioni poste a fondamento del decisum e gli specifici elementi di prova fondanti la pronuncia di colpevolezza a carico del prevenuto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid