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Ordinanza — n. 39058/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for challenging only penalty proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39058/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal against a plea bargain inadmissible because the appellant only contested the proportionality of the sentence, which is not a permissible ground under the new law. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found these grounds excluded from the specific exceptions allowed for appeals against applied penalties. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds such as the defendant's will or legal qualification; challenges solely to penalty proportionality are inadmissible and must be declared without formalities.

Parole chiave

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plea bargain appeal penalty proportionality cassation inadmissibility generic mitigating circumstances de plano declaration motivi di cassazione piano di esecuzione delle pene revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che la decisione deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCI GAETANO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 12/06/1981 avverso la sentenza del 01/12/2021 del TRIBUNALE di FOGGIArdato avviso alle parti; ; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe ricorre per cassazione l'imputato Bocci Gaetano, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla congruità della pena con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Considerato che, con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

3. Ritenuto che il motivo, nella parte in cui attinge la misura della pena, non prospetta in alcun modo l'illegalità della stessa, contestandone soltanto la congruità. Ritenuto, quanto al profilo riguardante l'affermazione di responsabilità, che tale ragione esula parimenti dalle doglianze proponibili in questa sede in relazione alla sentenza di applicazione pena e che, comunque, la pronuncia è adeguatamente motivata sul punto, richiamando, sia pur brevemente, in modo confacente al rito prescelto, le risultanze in atti. Rilevato pertanto che le ragioni di doglianza esulano dalle ipotesi previste ex lege. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che la decisione deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

4. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 settembre 2022 Il Consigliere esten