Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for lack of statutory grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because it failed to cite any of the specific grounds permitted by law. The defense argued the trial judge lacked sufficient motivation regarding potential immediate acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since the appeal did not address the limited statutory exceptions for challenging plea agreements, it was proposed outside the legal framework.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, and failure to cite them renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOULI OMAR nato il 25/07/1994 avverso la sentenza del 31/01/2022 del TRIBUNALE di PADOVAato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. La difesa di Souli Omar ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha applicato all'imputato la pena concordata ritenuta di giustizia. Nel ricorso la difesa lamenta che il giudice non ha motivato adeguatamente in ordine all'assenza di eventuali cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.
Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso in esame non sono stati dedotti vizi riconducibili alle suddette ipotesi, l'impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per completezza espositiva si evidenzia come la sentenza di patteggiamento, che recepisce l'accordo fra le parti, risulti sufficientemente motivata, contenendo l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto ed il richiamo all'art. 129 cod.proc.pen., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste.
2. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensor