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Ordinanza — n. 39054/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for lack of admissible grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39054/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal against a plea bargain sentence inadmissible because it failed to cite any of the specific grounds permitted by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued the trial judge lacked motivation regarding potential immediate acquittal causes, but the Court held that only limited issues such as the defendant's will or legal qualification are admissible for plea bargain appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassation Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, and appeals failing to cite these grounds are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal admissibility requirements Code of Criminal Procedure immediate acquittal legal qualification error divieto di doppia punibilità domanda d'asilo di rom in dubio pro debitore

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod.
D.P.R. 309/90, art. 73, comma 5
La difesa di Busini Diego ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 129 cod.proc.pen
Nel ricorso la difesa lamenta che il giudice non ha motivato in ordine all'assenza di eventuali cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSINI DIEGO nato a ROMA il 23/12/1975 avverso la sentenza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di ROMA• • • viso alle udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. La difesa di Busini Diego ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, ha applicato all'imputato la pena concordata di mesi otto di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.

Nel ricorso la difesa lamenta che il giudice non ha motivato in ordine all'assenza di eventuali cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Poiché nel caso in esame non sono stati dedotti vizi riconducibili alle suddette ipotesi, l'impugnazione deve intendersi proposta al di fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Per completezza espositiva si evidenzia come la sentenza di patteggiamento, che recepisce l'accordo fra le parti, rimarcando l'ammissione dell'addebito da parte dell'imputato intervenuto in udienza, risulti sufficientemente motivata, contenendo l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto ed il richiamo all'art. 129 cod.proc.pen., per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste.

2. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e, rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore