Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual and legal grounds regarding traffic offense reclassification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Alberto Mostarda's appeal against the Second Instance Court's judgment inadmissible. The appellant argued for a reclassification of the offense under Article 186, paragraph 2, letter b) of the Road Code, but the court found the arguments lacked specific factual and legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186, comma 2, lett. b) cod. strada; The appeal must contain specific factual and legal grounds supporting the request for reclassification of the offense, otherwise it is inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSTARDA ALBERTO nato a RIETI il 17/06/1990 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Mostarda Alberto a mezzo del difensore. Ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso è del tutto inconferente rispetto alla fattispecie di reato ascritta all'imputato, riguardante il rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico Rilevato che gli indici sintomatici dell'assunzione di alcol descritti in motivazione (alito vinoso, andatura barcollante) legittimavano l'invito rivolto al ricorrente di sottoporsi all'accertamento mediante etilometro, come chiarito dal giudice in sentenza; ritenuto che le argomentazioni a sostegno del ricorso (richiesta riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett.
b) cod. strada), oltre a prospettare una non consentita diversa interpretazione dei fatti, sono prive della specifica enunciazione delle ragioni in fatto e diritto che le sorreggono. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il President