Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39050/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds lacking connection to the challenged decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39050/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gjinaj Klodian inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court found the arguments presented were intrinsically indeterminate and failed to establish a necessary correlation with the specific reasons underlying the lower court's ruling. Consequently, the appeal was rejected without substantive review because the grounds were too generic to constitute a valid legal challenge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, lacking the necessary correlation with the reasons supporting the challenged decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds indeterminate arguments lack of correlation procedural dismissal Corte di Cassazione Italian civil procedure deposizioni attendibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJINAJ KLODIAN nato il 01/05/1988 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Il ricorso proposto da Gjinaj Klodian è inammissibile per genericità dei motivi dedotti. I motivi proposti non solo risultano intrinsecamente indeterminati (si lamenta in modo del tutto aspecifico che í giudici di merito avrebbero dovuto pervenire ad una pronuncia assolutoria), ma difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente