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Ordinanza — n. 39047/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for manifestly unfounded arguments regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39047/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds raised by the appellant. The appellant argued that the lower court erred in denying generic mitigating circumstances and failed to properly apply Article 73, paragraph 5, of D.P.R. 309/1990. The court rejected these claims, noting that the first ground was a mere repetition of previously rejected arguments and that the second ground lacked merit given the evidence regarding the quantity of drugs and the appellant's involvement in non-marginal drug trafficking contexts.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, particularly when they merely repeat arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance based on a coherent evaluation of the evidence.

Parole chiave

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drug trafficking generic mitigating circumstances manifest unfoundedness Cassation appeal procedural inadmissibility attendibilità dei testimoni testimone a carico testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, la Corte di merito ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01 (Murolo)
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGHI MARCO GIOVANNI nato a SAVIGLIANO il 23/01/1984 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso proposti dal difensore di Longhi Marco Giovanni, il quale si duole della manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e della carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo al diniego della concessione delle attenuanti generiche.

Ritenuto, quanto al primo motivo, che si tratta di doglianza meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, quanto argomentato alle pagine 4 e 5 della motivazione). Attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, la Corte di merito ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (quantità della sostanza, modalità di presentazione, inserimento dell'imputato in contesti malavitosi dediti al traffico di stupefacenti non marginali) incompatibili con la nozione della minima offensività.

Trattasi di motivazione coerente e rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità anche nella recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01). Ritenuto, quanto al trattamento sanzionatorio, che il diniego della concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente e adeguato apparato argomentativo Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il