Italian Court dismisses appeals against drug trafficking conviction for lack of justification defense qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Dray Soufiane and Radimi Ayoub inadmissible. The defendants argued that the lower court failed to properly qualify the facts under Article 73, paragraph 5 of the Drug Trafficking Law, claiming the justification defense was not adequately considered. The court rejected this, stating the first-instance judge correctly evaluated the evidence and found the defendants' conduct incompatible with the concept of minimal offensiveness required for the justification defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; The appeal alleging a violation of law due to the failure to qualify the facts under the justification defense is inadmissible if the lower court's reasoning is coherent and based on a comprehensive evaluation of evidence demonstrating the lack of minimal offensiveness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DRAY SOUFIANE nato il 08/09/1995 RADIMI AYOUB nato il 25/02/1996 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei separati ricorsi proposti dai difensori di Dray Soufiane e Radimi Ayoub, così riassumibili giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Per Dray Soufiane (Avv. Massimiliano D'Alessio):
I) Vizio della motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Per Dray Soufiane e Radimi Ayoub (Avv. Davide Ceruti) I) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il motivo, comune agli imputati, con cui si contesta la correttezza del discorso giustificativo posto a base della qualificazione giuridica del fatto è inammissibile. Esso si fonda su doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, quanto argomentato alle pagine 5 e 6 della motivazione).
Attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dei ricorrenti, la Corte di merito ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (assiduità delle cessioni, quantitativi smerciati, modalità della condotta indicativa di una capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti) non compatibili con la nozione della minima offensività. Trattasi di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità anche nella recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez.
U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore