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Ordinanza — n. 39044/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming insufficient reasoning on contributory intent under Criminal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39044/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Eleonora Coato's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The defense argued the lower court lacked sufficient reasoning regarding her contributory intent and violated specific articles of the Criminal Code. The court found these complaints merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 40, 43, 110 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the complained-of errors are merely reproductions of issues already thoroughly examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility contributory intent reasoning Criminal Code articles reproductive grounds judicial maladministration claim concorso proprio risarcimento per errore giudiziario concorrenza e aiuti di Stato

Disposizioni normative citate

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Art. 40 cod. pen.
La difesa lamenta, nel motivo unico proposto, violazione dell'art. 40 cod. pen.; mancanza e insufficienza della motivazione con riferimento al contributo causale offerto dalla imputata alla realizzazione del fatto i di cui all'imputazione; violazione dell'art.
Art. 43 cod. pen.
pen.; mancanza e insufficienza della motivazione con riferimento al contributo causale offerto dalla imputata alla realizzazione del fatto i di cui all'imputazione; violazione dell'art. 43 cod. pen. circa la coscienza e volontà dell'imputata di contribuire alla realizzazione del reato contestato; violazione dell'art.
Art. 110 cod. pen.
circa la coscienza e volontà dell'imputata di contribuire alla realizzazione del reato contestato; violazione dell'art. 110 cod. pen.
art. 40 cod. pen
La difesa lamenta, nel motivo unico proposto, violazione dell'art. 40 cod. pen.; mancanza e insufficienza della motivazione con riferimento al contributo causale offerto dalla imputata alla realizzazione del fatto i di cui all'imputazione; violazione dell'art.
art. 43 cod. pen
pen.; mancanza e insufficienza della motivazione con riferimento al contributo causale offerto dalla imputata alla realizzazione del fatto i di cui all'imputazione; violazione dell'art. 43 cod. pen.
art. 110 cod. pen
circa la coscienza e volontà dell'imputata di contribuire alla realizzazione del reato contestato; violazione dell'art. 110 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COATO ELEONORA nato a BUSTO ARSIZIO il 10/09/1982 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Il ricorso proposto da Coato Eleonora è inammissibile. La difesa lamenta, nel motivo unico proposto, violazione dell'art. 40 cod. pen.; mancanza e insufficienza della motivazione con riferimento al contributo causale offerto dalla imputata alla realizzazione del fatto i di cui all'imputazione; violazione dell'art. 43 cod. pen. circa la coscienza e volontà dell'imputata di contribuire alla realizzazione del reato contestato; violazione dell'art. 110 cod. pen.

Ritenuto che i motivi proposti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 13 e seguenti della sentenza, in cui sono illustrati in modo puntuale e coerente gli elementi dai quali è stato desunto il convincimento della partecipazione dell'imputata all'attività illecita contestata) Considerato che non si individuano gli errori di diritto lamentati dalla difesa ed il prospettato malgoverno dell'art. 110 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il President