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Sentenza — n. 39042/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39042/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39042/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SPADEA DOMENICO nato a SOVERATO il 04/05/1992 PROCOPIO ANTONIO nato a CATANZARO il 09/06/1987 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro, con cui Spadea Domenico e Procopio Antonio sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 309/90, con condanna alla pena di giustizia.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 507 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R. 309/90, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 39042/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti dei ricorrenti, è noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28 novembre 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso degli imputati.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti inutilizzabilità delle prove illecite permesso di promuovere un procedimento penale prova liberatoria controinterrogatorio del ministero pubblico legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro, con cui Spadea Domenico e Procopio Antonio sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 507 cod. proc. pen
Il giudice, erroneamente accordava il rinvio richiesto, acquisendo, alla successiva udienza, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., la documentazione prodotta dall'accusa, con cui si introducevano nuovi atti nel giudizio abbreviato (trascrizione di due conversazioni registrate in altro procedimento).
art. 73 d.P.R. 309/90
II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.
art. 133 cod. pen
III) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SPADEA DOMENICO nato a SOVERATO il 04/05/1992 PROCOPIO ANTONIO nato a CATANZARO il 09/06/1987 avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro, con cui Spadea Domenico e Procopio Antonio sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 309/90, con condanna alla pena di giustizia.

2. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando quanto segue. Spadea Domenico I) Violazione degli artt. 416 e 454, comma 2, cod. proc. pen.; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La difesa censura la risposta offerta dalla Corte di merito con riferimento ai rilievi riguardanti l'irrituale acquisizione dei documenti prodotti dal P.M. nell'ambito del giudizio abbreviato richiesto dagli imputati. Rappresenta che, nel giudizio di primo grado, lo Spadea era stato ammesso a rendere dichiarazioni spontanee; in occasione di tali dichiarazioni riferiva circostanze utili a scagionare il coimputato Procopio.

Il P.M., a seguito delle dichiarazioni spontanee, aveva chiesto, in violazione dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., di essere ammesso a prova contraria, chiedendo il rinvio dell'udienza. Il giudice, erroneamente accordava il rinvio richiesto, acquisendo, alla successiva udienza, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., la documentazione prodotta dall'accusa, con cui si introducevano nuovi atti nel giudizio abbreviato (trascrizione di due conversazioni registrate in altro procedimento). La Corte di appello, in sentenza, pur avendo riconosciuto che il P.M. non poteva essere ammesso alla prova contraria, non essendo le dichiarazioni spontanee qualificabili come mezzo di prova, ha ritenuto che tale acquisizione dovesse essere intesa come esercizio del potere officioso del giudice di disporre una integrazione probatoria ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen.; tale soluzione risulterebbe erronea; le ordinanze emesse dal giudice di primo grado avrebbero dovuto essere ritenute nulle con conseguente inutilizzabilità nel giudizio di tutti gli atti consequenziali.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, risultando gli elementi acquisiti a carico dell'imputato inidonei a rivelare la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta. III) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in punto di trattamento sanzionatorio. Procopio Antonio I) Vizio di motivazione in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90. La Corte di merito sarebbe pervenuta erroneamente all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Non risultano elementi dai quali desumersi che lo stupefacente rinvenuto nella vettura in uso al coimputato fosse nella disponibilità del ricorrente. Le intercettazioni ambientali, introdotte dall'accusa dopo l'instaurazione del giudizio abbreviato, non risultano idonee a dimostrare il coinvolgimento dell'imputato nella vicenda. II) Vizio di motivazione in ordine ala determinazione della pena base. Ingiustificato discostamento dal minimo edittale.

3. Osserva preliminarmente la Corte come il reato ascritto ai ricorrenti sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato alla data del 22/11/2021 il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei dalla data di consumazione del reato. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, non presentando i ricorsi profili di inammissibilità capaci d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dai difensori, proprio in considerazione della maturata prescrizione.

Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti dei ricorrenti, è noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28 novembre 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso degli imputati.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto ai ricorrenti estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per prescrizione. Così deciso il 2