Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit and specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Scano Gianluca inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's arguments against the lower court's exclusion of 'group use' were merely factual complaints lacking legal substance. Consequently, the appeal was rejected because it offered no specific legal interpretation distinct from issues already properly examined and dismissed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or mere complaints without specific legal arguments are inadmissible as they do not constitute a legitimate challenge to the judgment's legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANO GIANLUCA nato a ROMA il 18/08/1991 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; -,1 Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il del ricorso proposto da Scano Gianluca a mezzo del difensore. Ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso, in cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della esclusione dell'invocato "uso di gruppo" della sostanza stupefacente non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; considerato che le argomentazioni a sostegno del ricorso, oltre a prospettare una non consentita diversa interpretazione dei fatti, sono prive di specificità, perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente