Cassation appeal dismissed for inadmissibility as new plea of non-punishability was not raised in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to raise the plea of non-punishability under Article 131 bis of the Penal Code during the appellate proceedings. The petitioner had only contested the lack of general mitigating circumstances and the sentence length, intentionally omitting the non-punishability argument. The court ruled that new grounds not presented in the original appeal cannot be introduced in the cassation phase to avoid judicial evasion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; The plea of non-punishability for particular triviality cannot be raised for the first time in a cassation appeal if it was not requested or contested in the appellate act.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLUCCIO PIETRO nato a GALLUCCIO il 02/07/1943 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza inditata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 30 giugno 2020, concesse le circo- stanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, ha ridetermi- nato in mesi due e giorni venti di reclusione la pena inflitta nei confronti di Gattuccio Pietro in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen..
2. Il Gattuccio, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per l'ingiustificato diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto è basato su un motivo non proponibile in sede di legittimità. Va osservato che, con l'atto di appello il Gattuccio non aveva richiesto l'applica- zione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. né si era lamentato dell'entità della pena irrogata, avendo proposto doglianze esclusivamente in tema dì mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Peraltro, il predetto principio di carattere generale è stato riaffermato anche con riferimento all'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Questa Corte, infatti, ha affer- mato che, nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a soste- gno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione im- pugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appello originario (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255).5 2.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il