Ordinanza — n. 38982/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDAO SAMBA nato il 12/12/1983 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 1° febbraio 2022, confermava la decisione del Tribunale di Cagliari del 21 marzo 2018, nei confronti di Samba Ndao, condannato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., riconoscendo però all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ritenuto che la censura con la quale si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 474 cod. pen., risulta generica (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla non grossolanità del marchio in sé alla luce degli accertamenti della Guardia di Finanza, non specificamente contestati nell'atto di appello) e comunque manifestamente infondata, avendo i i giudici del merito correttamente applicato il principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale ricorre non l'ipotesi del reato impossibile neppure qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno, poiché l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi (cfr., fra le più recenti, Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. pen; Ordinanza — n. 38982/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 474 e 648 cod. pen., riconoscendo però all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ritenuto che la censura con la quale si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 474 cod. pen., risulta generica (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla non grossolanità del marchio in sé alla luce degli accertamenti della Guardia di Finanza, non specificamente contestati nell'atto di appello) e comunque manifestamente infondata, avendo i i giudici del merito correttamente applicato il principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale ricorre non l'ipotesi del reato impossibile neppure qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno, poiché l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi (cfr., fra le più recenti, Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702;
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDAO SAMBA nato il 12/12/1983 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 1° febbraio 2022, confermava la decisione del Tribunale di Cagliari del 21 marzo 2018, nei confronti di Samba Ndao, condannato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., riconoscendo però all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Ritenuto che la censura con la quale si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 474 cod. pen., risulta generica (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla non grossolanità del marchio in sé alla luce degli accertamenti della Guardia di Finanza, non specificamente contestati nell'atto di appello) e comunque manifestamente infondata, avendo i i giudici del merito correttamente applicato il principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale ricorre non l'ipotesi del reato impossibile neppure qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno, poiché l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi (cfr., fra le più recenti, Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702;
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814; Sez. 5, n. 2300 del 21/11/2017, dep. 2018, Wang, Rv. 272002); considerato che la ulteriore doglianza relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 sett