Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38981/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late complaint filing and lack of prescription issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38981/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the challenge to the lower court's conviction for Sergio Blanda. The appellant argued for procedural violations regarding the timing of the complaint and potential prescription issues, but the court found the complaint timing argument inadmissible as it required a factual determination not suitable for this stage. Furthermore, the court determined that the statute of limitations had not expired due to judicial suspensions, rendering the prescription argument unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 124 cod. pen.; Art. 157, 161 cod. pen.; The complaint must be filed within the statutory period, and procedural delays do not extend the limitation period unless explicitly provided by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations criminal complaint timing procedural inadmissibility judicial suspension effect Cassation appeal dismissal termine di sospensione sospensione delle prestazioni d'invalidità assenza prolungata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 124 cod. pen.
Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36
281465 - secondo la quale, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art.
art. 124 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin
Considerato che il primo motivo, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla tardività della querela, non è consentito in sede di legittimità in quanto, come chiarito anche di recente da questa Corte (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv.
Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli
Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv.
Sez. 2, n. 11970 del 2020
Conformi Sez. 2, n. 11970 del 2020 e Sez.
Sez. 2, n. 13775 del 2019
11970 del 2020 e Sez. 2, n. 13775 del 2019.
Sez. U, n. 5540 del 1982
Vedi Sez. U, n. 5540 del 1982, Rv.
Sez. 4, n. 1141 del 1985
154076-01, e Sez. 4, n. 1141 del 1985, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLANDA SERGIO nato a TORINO il 01/02/1959 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; k

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 23 febbraio 2022, per quanto qui rileva, ha confermato la condanna di Sergio Blanda per i reati di appropriazione indebita di alcuni assegni e di falso materiale in atto pubblico. Considerato che il primo motivo, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla tardività della querela, non è consentito in sede di legittimità in quanto, come chiarito anche di recente da questa Corte (Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318), pur trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, non può essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione qualora il dies a quo debba essere determinato con un giudizio di fatto, come nel caso di specie (e ciò a prescindere dal principio di diritto richiamato nel ricorso, superato dalla più recente giurisprudenza - cfr.

Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465 - secondo la quale, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che in precedenza abbia manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti ad un momento procedimentale anteriore, in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità.

Conformi Sez. 2, n. 11970 del 2020 e Sez. 2, n. 13775 del 2019. Vedi Sez. U, n. 5540 del 1982, Rv. 154076-01, e Sez. 4, n. 1141 del 1985, Rv. 167675-01); ritenuto che l'ulteriore censura, con la quale si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161, secondo comma, cod. pen., è manifestamente infondata in quanto, alla luce dei periodi di sospensione del decorso del termine prescrizionale intervenuti nel corso dei giudizi di merito (cinque mesi complessivi per astensione dall'udienza - dal 25 ottobre 2019 al 22 gennaio 2020 - e per la sospensione "COVID" - dal 9 marzo all'il maggio 2020), per il delitto di cui al capo a) punto 9), alla data della pronuncia della sentenza impugnata, non era affatto maturata la prescrizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;k

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il