Cassation appeal dismissed for lack of defense lawyer signature violating procedural code requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant without the mandatory signature of a registered defense lawyer. The lower court had confirmed a conviction for money laundering, but the procedural defect rendered the appeal void under the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende due to their fault in causing the dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the accused without the signature of a lawyer registered on the special roll of the Court of Cassation, as such signature is a mandatory requirement for the act's validity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTAL CORBU EMILIAN nato il 12/07/1970 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 15 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Ivrea, in data 29 ottobre 2019, nei confronti di Emilian Antal Corbu, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Considerato che, nel caso in esame, il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; osservato che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 202