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Ordinanza — n. 38978/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic lack of motivation in conviction for money laundering.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38978/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's complaints regarding the appellate court's reasoning. The appellant argued for a specific lack of motivation concerning the elements of the crime, but the court found the arguments generic and unsupported by the record. The decision upheld the conviction for money laundering based on established principles regarding the inference of subjective intent from the possession of illicit funds.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds for complaint are generic, manifestly unfounded, or lack concrete specificity regarding the points of the contested decision.

Parole chiave

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money laundering conviction lack of motivation generic appeal grounds subjective intent inference inadmissible appeal procedural dismissal criminal appeal assegno bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano
Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv.
Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero
Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr
236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang
268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv.
Sez. 2, n. 34522 del 29/07/2019, Anastasi
Sez. 2, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri
Sez. 2, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv.
Sez. 2, n. 45569 del 21/10/2009, Di Chio
255929; Sez. 2, n. 45569 del 21/10/2009, Di Chio, Rv.
Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi
245631; Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAI EMANUELE nato a CAGLIARI il 02/06/1976 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 17 gennaio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Asti, in data 10 settembre 2019, nei confronti di Emanuele Lai, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta genericamente il ricorso alla motivazione per relationem, è privo di concreta specificità, in quanto neppure sono indicati i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (v. Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura l'omessa motivazione in riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, è generico e manifestamente infondato (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5, ove vi è specifica motivazione sulla disponibilità del bene ricettato e sulla consapevolezza della provenienza delittuosa dell'assegno): la Corte ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla inattendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643), principio questo particolarmente pertinente in caso di ricettazione di assegni, essendo conforme ai criteri logici e giuridicamente corretto ritenere che il possesso o la messa in circolazione di un assegno al di fuori delle regole che vi presiedono costituisce di per sé indizio grave che assurge a dignità di prova piena se, in difetto di plausibili giustificazioni, si ponga come coerente e necessaria conseguenza di una consapevole e volontaria acquisizione illecita avvenuta, a monte, da parte di chi tale assegno abbia poi trasmesso all'imputato e, quindi, come prova dell'elemento soggettivo — da parte di quest'ultimo -proprio del delitto di ricettazione (Sez. 2, n. 34522 del 29/07/2019, Anastasi, Rv. 276428;

Sez. 2, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929; Sez. 2, n. 45569 del 21/10/2009, Di Chio, Rv. 245631; Sez. 2, n. 22555 del 09/06/2006, Rinaldi, Rv. 234654); osservato che il motivo in tema di quantificazione della pena è privo di ogni pregio, avendo la Corte con fondamento rilevato che all'imputato è stata "benevolmente" riconosciuta l'attenuante ex art. 648, secondo comma, cod. pen., nonostante egli fosse gravato di numerosi e rilevanti precedenti penali e avesse ricettato un titolo di credito per un valore non modesto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i