Italian Court dismisses appeal against conviction for counterfeiting due to lack of specific grounds and generic mitigation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonino Seranella inadmissible, upholding the lower court's confirmation of his conviction for counterfeiting and theft. The appellant argued for specific grounds regarding the crime and requested generic mitigation, but the court found these arguments lacked the required specificity under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected because the contested sentencing decisions were already logically sound and supported by ample reasoning in the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 474, comma 2 cod. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 62-bis d.l. 92/2008: An appeal lacking specific grounds regarding the conviction or a manifestly unfounded request for generic mitigation is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERANELLA ANTONINO nato a PALERMO il 19/03/1984 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 9 novembre 2021, ha confermato la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, in data 21 aprile 2021, nei confronti di Antonino Seranella, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. Considerato che il motivo in punto di responsabilità, con i quali si censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 474, secondo comma, cod. pen., difetta di specificità intrinseca ed è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sulla sussistenza del delitto di commercio di prodotti con segni falsi), non è indicato alcun elemento a sostegno della richiesta formulata; ritenuto che la seconda doglianza, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sia manifestamente infondata perché - come sostenuto nella sentenza impugnata - esso può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (dalla difesa neppure dedotte in ricorso), ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 set