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Ordinanza — n. 38974/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to waived grounds and insufficient reasoning for denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38974/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense had previously waived specific grounds regarding the reliability of a justice collaborator and the recognition of statutory mitigation. The court further rejected the argument concerning the denial of general mitigation, noting that the lower court provided sufficient reasoning by citing the defendant's criminal history and lack of positive elements. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 2, cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if grounds are waived by the defense or if the denial of a benefit is based on a congruent reference to decisive elements or the absence of positive factors.

Parole chiave

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inadmissible appeal waived grounds mitigation denial sufficient reasoning criminal history court costs Cassa delle ammende attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 2, cod. pen.
Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censurano vizi motivazionali in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia e al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Ritenuto che l'ulteriore censura, inerente alla mancata concessione delle suddette attenuanti, è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
281590 nonché Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUOLLO VERUSKA nato a TORRE ANNUNZIATA il 19/06/1975 avverso fa sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 11 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore del 10 luglio 2019, nei confronti di Veruska Muollo, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censurano vizi motivazionali in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia e al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., ineriscono a doglianze che, essendo state oggetto di rinuncia da parte del difensore, non sono state devolute alla cognizione dei giudici dell'appello (vedi pag. 2, ove la Corte sottolinea che all'udienza di trattazione la difesa ha rinunciato ai motivi di appello, insistendo per il solo riconoscimento delle attenuanti generiche);

Ritenuto che l'ulteriore censura, inerente alla mancata concessione delle suddette attenuanti, è manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590 nonché Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale ha fatto riferimento alla capacità a delinquere dell'imputata, gravata di numerosi precedenti penali, e all'assenza di elementi positivi da valorizzare); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna -ft ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 sette