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Ordinanza — n. 38970/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and unfounded, ordering costs and fines for procedural failure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38970/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Catanzaro inadmissible, confirming the lower court's decision on his conviction for theft and burglary. The appellant argued a lack of reasoning regarding an aggravating circumstance, but the court found the complaint generic and unsupported by the record. Consequently, the appeal was rejected, and Catanzaro was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: An appeal based on a generic and manifestly unfounded claim of insufficient reasoning is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint unfounded argument procedural failure court costs penalty fund theft conviction spazio pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio motivazionale in relazione all'art. 625, primo comma, n.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANZARO ANDREA nato a PALERMO il 31/03/1982 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 14 aprile 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, in data 13 luglio 2018, nei confronti di Andrea Catanzaro, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 633, 639-bis e 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio motivazionale in relazione all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., risulta generico e anche manifestamente infondato (si vedano pagg. 5 e 6, ove la Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di insufficienza della vigilanza saltuaria nonché di irrilevanza della natura pubblica o privata del luogo, ha ritenuto sussistente la contestata aggravante, sottolineando come l'imputato avesse modificato la serratura del cancello principale di accesso della villa, posto innanzi alla pubblica via; nel capo b) si fa riferimento alla "serratura d'ingresso della villa" e non specificamente alla porta d'ingresso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2