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Ordinanza — n. 38968/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for attempted robbery, citing lack of critical analysis in lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38968/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance judgment that confirmed the first-instance conviction for attempted robbery. The appellant argued for reduced punishment based on the minor nature of the acts and requested specific mitigating circumstances, but the Court found these arguments generic and unsupported by critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 628, secondo comma, cod. pen.; Art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.: The Supreme Court holds that appellate complaints regarding legal qualification and mitigating circumstances are inadmissible if they merely reproduce previously rejected arguments without providing a new critical analysis of the lower court's decision.

Parole chiave

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attempted robbery inadmissible appeal mitigating circumstances lack of critical analysis criminal liability court costs penal code rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 628, secondo comma, cod. pen.
Art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla particolare tenuità dei fatti e alla non abitualità della condotta (e quindi, implicitamente, alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018
279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMONDO LUCA nato a CATANIA il 20/12/1980 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 16 dicembre 2021, ha confermato, in punto di responsabilità, la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, in data 11 febbraio 2020, nei confronti di Luca Raimondo, condannato per il reato di concorso in rapina impropria (art. 628, secondo comma, cod. pen.). Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla particolare tenuità dei fatti e alla non abitualità della condotta (e quindi, implicitamente, alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.), è generico e comunque manifestamente infondato, stante la preclusione del limite edittale della pena prevista per il reato; ritenuto che le doglianze difensive, con le quali, nel secondo motivo, si contestano la qualificazione giuridica del fatto e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., siano inammissibili, perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (di recente v.

Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), non essendo scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risultano essere meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito (si veda pag. 2 sulla integrazione del delitto di rapina impropria, in ragione della violenza esercitata al fine di assicurarsi il possesso dei beni sottratti e l'impunità nonché sulla non speciale tenuità del danno economico cagionato per il valore tutt'altro che irrisorio degli oggetti in oro e del denaro sottratti); osservato che anche l'ultima censura, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, appare generica e manifestamente infondata perché, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo, come avvenuto nella specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale ha rimarcato la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo, recidivo, le cui dichiarazioni non sono state affatto confessorie); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27