Italian Court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Alessio Fontanabianca inadmissible. The appellant contested the conviction for receiving stolen goods, arguing lack of subjective intent and requesting mitigating circumstances, but these arguments were deemed generic and lacking specific legal or factual support. The court ruled that such defenses merely repeat issues already properly analyzed and dismissed by the lower courts, violating procedural requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.; Art. 648, secondo comma; Art. 62, primo comma, numero 4) cod. pen.: Appeals lacking specific legal and factual arguments to support the request are inadmissible as they merely reproduce issues already decided by the lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANABIANCA ALESSIO nato a CATANIA il 09/10/1990 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; t
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 10 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Catania, in data 19 aprile 2016, nei confronti di Alessio Fontanabianca, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla particolare tenuità dei fatti e alla non abitualità della condotta (e quindi, ma solo implicitamente, alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.), manca del requisito prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., in quanto la deduzione è del tutto generica e priva della indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta; ritenuto che le doglianze difensive, con le quali, nel secondo motivo, si contestano la sussistenza del delitto di ricettazione, in relazione alla prova dell'elemento soggettivo, ed il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 648, secondo comma, e 62, primo comma, numero 4), cod. pen., siano inammissibili, perché, come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (di recente v.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), non essendo scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, risultano essere meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sul dolo, anche eventuale, della ricettazione per l'inattendibilità della indicazione resa sulla provenienza della cosa ricevuta e pag. 4 sulla già ritenuta ipotesi attenuata nonché sulla esclusione dell'attenuante comune in ragione del valore del bene ricettato); osservato che anche l'ultima censura, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, appare generica e manifestamente infondata perché, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente il riferimento, da parte del giudice di merito, all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (si vedano pagg. 4 e 5, ove la Corte territoriale conferma il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 -bis cod. pen., non ravvisando elementi positivi da valorizzare nonché sottolineando l'insufficienza dello stato di incensuratezza e l'avvenuta valorizzazione della tenuità del fatto con il riconoscimento dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cid. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso