Ordinanza — n. 38964/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORETTI DAVIDE nato a MILANO il 23/01/1984 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 11 gennaio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 17 maggio 2016, nei confronti di Davide Fioretti, condannato per il reato di furto aggravato. Ritenuto che sia generico e comunque non consentito l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena: è mancato il necessario confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale valorizza negativamente la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali specifici dell'imputato, così adeguatamente motivando sulla dosimetria della pena inflitta, individuata ampiamente al di sotto della misura media di quella edittale); inoltre, nel giudizio di cassazione, è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico, atteso che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. (cfr., ad es., Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38964/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che sia generico e comunque non consentito l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena: è mancato il necessario confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale valorizza negativamente la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali specifici dell'imputato, così adeguatamente motivando sulla dosimetria della pena inflitta, individuata ampiamente al di sotto della misura media di quella edittale); inoltre, nel giudizio di cassazione, è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico, atteso che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. (cfr., ad es., Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORETTI DAVIDE nato a MILANO il 23/01/1984 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 11 gennaio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 17 maggio 2016, nei confronti di Davide Fioretti, condannato per il reato di furto aggravato. Ritenuto che sia generico e comunque non consentito l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena: è mancato il necessario confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale valorizza negativamente la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali specifici dell'imputato, così adeguatamente motivando sulla dosimetria della pena inflitta, individuata ampiamente al di sotto della misura media di quella edittale); inoltre, nel giudizio di cassazione, è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico, atteso che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. (cfr., ad es., Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre