Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the defendant's personal withdrawal of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Pasquale Domenico Casalino inadmissible following his personal withdrawal of the request. Although the Court of Appeal had previously convicted Casalino for the crime of receiving stolen goods, the appellant voluntarily withdrew the appeal on September 7. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, ordering Casalino to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant withdraws it before the judgment is served; the court must declare the appeal inadmissible and order the appellant to bear the costs.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALINO PASQUALE DOMENICO nato a POTENZA il 22/09/1968 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Potenza, con sentenza in data 11 novembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Potenza del 24 febbraio 2020, nei confronti di Pasquale Domenico Casalino, ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di ricettazione. Rilevato che in data 7 settembre è pervenuta rinuncia al ricorso, espressa personalmente dall'imputato, con sottoscrizione autenticata dal difensore; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), del codice di rito, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro cinquecento, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2022.