Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of standing and lack of specificity in grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the petition lacked the required standing under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued for violations of law regarding criminal responsibility and identification, but the court found these grounds lacked specificity and were refuted by the lower court's factual findings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the petition is not signed by a registered defense attorney and if the grounds lack the required specificity.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO PASQUALE nato a TRICARICO il 30/07/1980 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 gennaio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Alessandria, in data 29 settembre 2019, nei confronti di Pasquale Cataldo, condannato per il reato di appropriazione indebita. Considerato che il ricorso proposto personalmente dall'imputato non è ammissibile per difetto di legittimazione ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione;
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso proposto dal difensore dell'imputato, con il quale si censura violazione di legge e - cumulativamente - vizio di motivazione in punto di penale responsabilità e, in particolare, in relazione alla identificazione dell'imputato, oltre ad essere privo del requisito di specificità, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è anche manifestamente infondato in quanto le censure sono smentite dalle argomentazioni logiche e coerenti della sentenza impugnata (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale evidenzia non solo che l'imputato esibì il proprio documento di identità ma anche che egli era già conosciuto dalla teste che gli consegnò il furgone, essendo cliente della società di noleggio da doversi anni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settemb