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Ordinanza — n. 38960/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on receipt of money as minor offense due to lack of marginality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38960/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Angelo Federici inadmissible regarding his conviction for receipt. The appellant argued that the receipt of nearly one thousand euros constituted a minor offense warranting non-punishment under specific statutory provisions. The court rejected this claim, citing established jurisprudence that such an amount lacks the necessary marginality and modesty to qualify as a minor offense.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 2, cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The receipt of a sum of money does not constitute a minor offense unless the value is particularly low and the act exhibits marginality, occasionality, and modesty.

Parole chiave

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receipt of money minor offense non-punishment criminal liability procedural inadmissibility ricettazione fedecommesso accuse di truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 2, cod. pen.
Considerato che è privo di ogni fondamento il primo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
(e, conseguentemente, della possibilità di applicare la causa di non punibilità ex art. 131- bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
248214); osservato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod.
art. 131- bis cod. pen
(e, conseguentemente, della possibilità di applicare la causa di non punibilità ex art. 131- bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
248214); osservato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca
Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone
264115, in motivazione; in senso conforme, cfr., ad es., Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv.
Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti
Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv.
Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini
258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv.
Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa
252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv.
Sez. 2, n. 32 del 22/11/2000, D.L.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICI ANGELO nato a SAN GIOVANNI INCARICO il 14/06/1960 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; I.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 dicembre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Frosinone, in data 14 dicembre 2016, nei confronti di Angelo Federici, ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di ricettazione. Considerato che è privo di ogni fondamento il primo motivo, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. (e, conseguentemente, della possibilità di applicare la causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen.), a fronte della ricezione, avvenuta con modalità artificiose, dell'assegno di un importo di quasi mille euro: secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'attenuante del fatto di particolare tenuità può essere riconosciuta solo se il valore del bene ricettato è particolarmente lieve e «il fatto, valutato nel suo insieme, e quindi anche con riferimento alle modalità dell'azione, e alla personalità dell'imputato, presenti quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di qualificare il reato come ipotesi di particolare tenuità, evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta» (così Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115, in motivazione; in senso conforme, cfr., ad es., Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154;

Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214); osservato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte in numerose pronunce (a partire dalla n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27