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Ordinanza — n. 38958/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific legal comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38958/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of facts and violations of the law regarding sentencing, but the court found these arguments generic and lacking specific comparison with the lower court's reasoning. Consequently, the court rejected the request for a new factual assessment and upheld the conviction for the specified crimes.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, abstract, and fail to specifically confront the arguments presented in the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments lack of specific comparison procedural preclusion court costs and fine motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DENARO MARIAGRAZIA nato a MESSINA il 23/10/1977 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 9 ottobre 2020, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Messina, in data 26 marzo 2019, nei confronti di Mariagrazia Denaro, ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura genericamente il vizio della motivazione in punto di responsabilità, sollecita una rivalutazione in fatto, preclusa in questa sede, e in buona parte non si confronta con le precise argomentazioni della sentenza impugnata (si vedano pagg. 2 e 3, ove si chiarisce come la prova dell'invasione al fine dell'occupazione si ricavi non solo dalla presenza dell'imputata sul posto, ma anche dall'arredo e dall'indicazione, sulla cassetta postale, del nominativo della stessa; precisa, inoltre, la Corte che l'arbitrarietà si desume dall'assenza di valida autorizzazione del legittimo possessore, soggetto non conosciuto dall'imputata); ritenuto che la motivazione in punto di trattamento sanzionatorio non sia affatto illogica e contraddittoria, atteso che la Corte di appello, riformando la decisione del primo giudice, ha applicato la pena pecuniaria e non quella detentiva, quantificandola in misura largamente inferiore a quella della media edittale; osservato che anche l'ultimo motivo, con le quali si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., risulta privo di ogni fondamento e, prima ancora, del tutto generico, stanti l'astrattezza della deduzione, avulsa dal caso concreto, e l'omesso confronto con le argomentazioni della decisione impugnata (v. pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 set