Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for generic arguments and insufficient damage claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's fraud conviction against Maurizio Lisi Cervone. The appellant's arguments were rejected as generic, repetitive, or legally unfounded regarding habitual behavior and the threshold for minor damage. The court emphasized that the lower court correctly identified the fraudulent intent and that the claimed damage was not sufficiently trivial to warrant an attenuating circumstance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 cod. pen.; Art. 605 cod. pen.; Art. 606 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 61 cod. pen.: Appeals based on generic complaints, lack of specific legal grounds, or misapplication of the minor damage threshold are inadmissible when the lower court has properly established the fraudulent intent and the nature of the conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISI CERVONE MAURIZIO nato a BARI il 13/11/1976 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 16 aprile 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Bari con la quale Maurizio Lisi Cervone è stato condannato per il reato di truffa, con l'aggravante della recidiva specifica e infraquinquennale. Considerato che i primi tre motivi di ricorso, in punto di responsabilità, risultano generici e reiterativi di doglianze già disattese con adeguate argomentazioni nella sentenza impugnata, che nella ricostruzione del fatto ha evidenziato la sussistenza degli artifizi e raggiri e ha radicalmente escluso la configurabilità di un mero illecito civilistico, ravvisando invece la sussistenza del dolo iniziale (pagg. 3-4), elemento che imprime alla condotta di inadempimento una connotazione penalmente rilevante in quanto, «influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria» (così, di recente, Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv. 277708): esso è desumibile anche dalla condotta successiva dell'agente, nella fase della esecuzione (non già perché rilevino gli ulteriori raggiri commessi in tale fase); osservato che il quarto motivo, inerente alla omessa applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è privo di ogni fondamento, in quanto il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.
U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushai, Rv. 266591; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347), e non già quando vi sia stata la dichiarazione di abitualità prevista dall'art. 103 cod. pen.; ritenuto che anche il quinto motivo, inerente all'applicazione della recidiva, sia manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata non si è limitata al mero richiamo dei precedenti penali, ma ha specificamente motivato sul punto (pag. 4); considerata la manifesta infondatezza dell'ultimo motivo, con il quale, a fronte di un danno di 747 euro, si è lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la quale presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez.
U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo, Rv. 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (in questo senso, anche di recente, v. Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il