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Ordinanza — n. 38955/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal for suspended sentence denial due to excessive penalty and prior conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38955/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant a suspended sentence. The appellant argued for sentence suspension, but the court found the penalty exceeded statutory limits under Articles 163 and 164 of the Penal Code. Additionally, the court noted that a prior prison sentence did not preclude a new suspension under Article 445 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 163, 164 c.p.; Art. 445, comma 2, ult. parte c.p.p.: A criminal appeal regarding the denial of a suspended sentence is inadmissible if the imposed penalty exceeds the statutory maximum or if a prior custodial sentence has already been served.

Parole chiave

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suspended sentence denial penalty maximum limits prior custodial sentence inadmissible appeal Cassation procedure tentata estorsione risarcimento per atto illecito incendio colposo

Disposizioni normative citate

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Art. 163 c.p.
Art. 164 c.p.
Art. 445, comma 2, ult. parte c.p.p.
pen., dovendosi tenere conto anche della precedente sentenza di applicazione della pena di due anni di reclusione, come si evince dal disposto dell'art. 445, comma 2, ult.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, Sormani
Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P.
218529 nonché, di recente, Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTARANGELO DANILO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 29/08/1990 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 dicembre 2020, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Foggia, in data 8 ottobre 2012, nei confronti di Danilo Notarangelo, ha confermato la condanna in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata, danneggiamento seguito da incendio e danneggiamento, rideterminando la pena inflitta sulla base dell'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis del codice di rito; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, in quanto risulta ampiamente superato il limite di pena previsto dagli artt. 163 e 164 cod. pen., dovendosi tenere conto anche della precedente sentenza di applicazione della pena di due anni di reclusione, come si evince dal disposto dell'art. 445, comma 2, ult. parte, cod. proc. pen., secondo il quale solo «se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. l'applicazione non è comunque, di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena» (in proposito v.

Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2011, Sormani, Rv. 218529 nonché, di recente, Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre