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Ordinanza — n. 38954/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds regarding witness credibility assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38954/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Pignatelli inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. The appellant argued the appellate judgment was contradictory and illogical in evaluating the victim's credibility, but the court found these grounds generic and unsupported. The decision relied on established precedent that witness credibility is a factual matter requiring rigorous verification without external corroboration, which was absent here.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; The assessment of the victim's credibility is a factual issue determined by the trial judge's reasoning and cannot be re-evaluated on appeal unless manifest contradictions exist.

Parole chiave

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criminal appeal witness credibility inadmissible appeal factual assessment theft conviction usura truffa in materia di credito sovraindebitamento

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti
253214; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv.
Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S.
279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv.
Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro
275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv.
Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini
274489; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C.
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNATELLI FRANCESCO nato a TARANTO il 15/08/1953 avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 6 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, in data 28 febbraio 2020, nei confronti di Francesco Pignatelli, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 644, commi primo e quinto, nn.

3) e 4), cod. pen. Considerato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce che la motivazione della sentenza è contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, è generico e manifestamente infondato: la Corte di appello, infatti, con ampie argomentazioni (pagg. 11-16), in larga parte obliterate dal ricorrente, ha disatteso i motivi di gravame sul punto, rimarcando la credibilità della persona offesa e l'attendibilità delle sue affermazioni, avvalorate da vari riscontri di diversa natura; osservato che la sentenza ha correttamente applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104); inoltre, «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza quest'ultima del tutto assente nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27