Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 591 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giuseppe Rizzi's appeal inadmissible due to a failure to meet statutory requirements for specific grounds. Rizzi challenged the appellate court's partial reform of his sentence, arguing defects in the determination of criminal responsibility and penalty. The court ruled that without concrete specificity in the appeal, the higher court could not exercise its supervisory power, resulting in the dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal lacking concrete specificity and pertinence in its grounds is inadmissible, preventing the higher court from identifying the relevant issues for its review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI GIUSEPPE nato a BITONTO il 16/07/1991 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 4 febbraio 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Bari in data 7 gennaio 2020 in punto di pena, ha confermato la respon condanna di Giuseppe Rizzi per i reati di cui agli artt. 648, 55 d. Igs. n. 231 del 2007 e 337 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta cumulativamente il vizio di motivazione in tema di penale responsabilità e determinazione della pena, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, non indicando alcun elemento a sostegno della censura formulata, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza e non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 202