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Ordinanza — n. 38952/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on prescription statute violation due to lack of concrete interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38952/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gaetano Nespro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Nespro argued that the lower court violated the statute of limitations regarding a suspended sentence, but the appellate court had already confirmed the conviction. The Supreme Court ruled that even if the contested 64-day suspension period were excluded, the limitation period would have expired long before the appeal, rendering the claim devoid of concrete interest and practical advantage.

Regesto Legislator

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Art. 161 cod. pen.; Art. 161 cod. pen. establishes that an appeal must demonstrate concrete interest and practical advantage; where the limitation period expires regardless of the contested facts, the appeal lacks the requisite interest and is inadmissible.

Parole chiave

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statute of limitations suspended sentence concrete interest practical advantage inadmissible appeal court costs criminal procedure frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 161 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NESPRO GAETANO nato a TORRE ANNUNZIATA il 04/01/1980 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 28 aprile 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia, in data 28 maggio 2020, nei confronti di Gaetano Nespro, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 642, primo comma, cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione all'art.161 cod. pen., tende ad ottenere l'affermazione di un principio privo di effetti favorevoli al ricorrente in quanto, anche escludendo dal computo il contestato periodo di sospensione di 64 giorni, il termine di prescrizione sarebbe comunque maturato ampiamente dopo la data della deliberazione della sentenza di appello, cosicché è radicalmente assente l'interesse alla impugnazione, interesse che deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità e correlato altresì agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato: esso può ritenersi sussistente solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella preesistente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 20