Ordinanza — n. 38951/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COPPOLA GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 19/03/1984 IULIANO PELLEGRINO nato a BENEVENTO il 25/03/1984 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 629 cod. pen, art. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 38951/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COPPOLA GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 19/03/1984 IULIANO PELLEGRINO nato a BENEVENTO il 25/03/1984 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COPPOLA GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 19/03/1984 IULIANO PELLEGRINO nato a BENEVENTO il 25/03/1984 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
7V-Asck La Corte di appello di con sentenza del 15 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Benevento, in data 2 ottobre 2014, nei confronti di Giuseppe Coppola e Pellegrino Iuliano, condannati alla pena ritenuta di giustizia per il reato di concorso in tentata estorsione. Considerato che il primo motivo, inerente alla prescrizione, è manifestamente infondato, atteso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il rinvio operato dal secondo comma dell'art. 629 cod. pen. all'ultimo comma dell'art. 628 cod. pen., quanto alle circostanze aggravanti applicabili al delitto di estorsione, deve qualificarsi di natura formale o dinamica, e deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, all'attuale terzo comma della disposizione normativa prevista per il delitto di rapina (Sez. 2, n. 13239 del 23/03/2016, Ciancimino, Rv. 266662;
Sez. 2, n. 18742 del 17/01/2014, Zubcic, Rv. 259651; Sez. 5, n. 2907 del 23/10/2013, dep. 2014, Cammarota, Rv. 258463); osservato che il secondo motivo (rubricato come "MERITO"), in tema di responsabilità e qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile perché del tutto generico, non indicando neppure il vizio dal quale sarebbe affetta la decisione impugnata, e in ogni caso contrasta palesemente con il diritto vivente, secondo il quale è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo v. Sez. 2, n. 15928 del 25/03/2022, Greco, non mass.); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27