Italian Court dismisses appeal on robbery conviction, ruling minor disguise sufficient for aggravating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Vincenzo Liso inadmissible regarding a robbery conviction. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning concerning an aggravating circumstance of disguise, but the court found this claim baseless. The decision rests on established precedent that even a rudimentary alteration of appearance is sufficient to constitute the aggravating circumstance of disguise in robbery.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, comma 3, n. 1) c.p.; Art. 635, comma 2, n. 3) c.p.: The aggravating circumstance of disguise in robbery is satisfied by any slight alteration of the person's appearance, even achieved with rudimentary means, provided it hinders recognition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LISO VINCENZO nato a ANDRIA il 21/05/1975 avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 3 dicembre 2020, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani, in data 9 novembre 2013, nei confronti di Vincenzo Liso, condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628, terzo comma, n. 1), e 635, secondo comma, n. 3), cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., è manifestamente infondato perché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere più difficoltoso il riconoscimento della persona stessa (v.
Sez. 2, n. 56937 del 20/11/2017, Gera, Rv. 271667; Sez. 6, n. 21890 del 03/04/2014, Arpaia, Rv. 259766; Sez. 2, n. 18858 del 27/04/2011, Di Camillo, Rv. 250114); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2