Italian Court dismisses appeal against conviction for theft, ruling habitual conduct negates non-punishment defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marcello Guccione's appeal inadmissible, upholding his conviction for theft under Article 707 of the Penal Code. The appellate court confirmed the finding of guilt based on the possession of tools and the exclusion of the non-punishment defense due to the defendant's prior criminal record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 707 cod. pen.; Art. 640 cod. proc. pen.: The defense of non-punishment based on non-habitual conduct is inadmissible when the defendant's prior criminal record demonstrates habitual behavior, thereby validating the conviction for theft.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUCCIONE MARCELLO nato a PALERMO il 26/08/1993 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 11 marzo 2021, ha confermato in punto di responsabilità la decisione del Tribunale di Palermo con la quale Marcello Guccione è stato condannato per il reato ex art. 707 cod. pen. Considerato che, in punto di responsabilità, la sentenza non risulta emessa in violazione di legge e non è affatto illogica, avendo evidenziato il possesso da parte dell'imputato di tre cacciaviti, uno dei quali soltanto (in ipotesi) funzionale all'accensione di un ciclomotore di dubbia provenienza, con il sistema di accensione manomesso, circostanze sintomatiche del "contesto di illegalità" nel quale egli operava (pag. 1 della sentenza); osservato che la non abitualità della condotta, presupposto necessario per l'applicazione della causa di non punibilità, è stata esclusa dalla Corte di appello in ragione dei precedenti penali dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 20