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Ordinanza — n. 38946/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation in theft case, citing preclusion of new fact evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38946/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mauro Papagno's appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. The appellant argued the judgment lacked sufficient motivation regarding the crime's elements, but the court found the reasoning on both objective and subjective aspects was explicit and supported by the victim's testimony. The court rejected the appeal because it cannot re-evaluate the evidence or reconstruct facts differently from the trial judge, rendering the arguments manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: The Court of Cassation cannot perform a new evaluation of acquired evidence or reconstruct facts differently from the judge of the merits, and appeals claiming lack of motivation are inadmissible when the lower court's reasoning is explicit and sufficient.

Parole chiave

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lack of motivation preclusion of new evaluation theft conviction inadmissible appeal judge of merits accuse di truffa reato economico falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 609-bis c.p.p.
art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 6 luglio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Genova, in data 26 gennaio 2015, nei confronti di Mauro Papagno, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 2, n. 15928 del 25/03/2022
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPAGNO MAURO nato a MILANO il 10/07/1967 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 6 luglio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Genova, in data 26 gennaio 2015, nei confronti di Mauro Papagno, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la carenza di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto, sono manifestamente infondati in quanto la sentenza impugnata motiva puntualmente (pag. 3), con argomentazioni obliterate dal ricorrente, sulla sussistenza sia dell'elemento oggettivo della dazione, chiarendo come non vi sia alcun dubbio sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sia dell'elemento soggettivo, in ragione non solo della inverosimiglianza dell'errore sull'indicazione della città ma anche della valutazione complessiva delle condotte poste in essere dall'imputato; ribadito, per altro verso, che è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo v. Sez. 2, n. 15928 del 25/03/2022, Greco, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 sett