Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Santo Pizzi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances and the excessive sentence, arguing violations of law and reasoning defects. The court rejected these claims as entirely generic and unfounded, noting that the lower court's reasoning was logical, consistent with established case law, and adequately justified the sentence below the statutory average.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints regarding sentencing or mitigating circumstances without concrete legal arguments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZI SANTO nato a MESSINA il 24/12/1977 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 12 luglio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto, in data 14 settembre 2020, nei confronti di Santo Pizzi, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione, cumulativamente - e quindi inammissibilmente - dedotto, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessività della pena, sono del tutto generici nonché manifestamente infondati perché la motivazione non è affatto mancante né illogica o contraddittoria (v. pag. 8, ove la Corte territoriale ritiene adeguata la pena inflitta, determinata ampiamente al di sotto della misura media di quella edittale, in considerazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del reo) ed è altresì conforme ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sui punti di cui si tratta (cfr., ad es., in tema di attenuanti generiche, Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444;
Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; sulla quantificazione della pena, ex plurimis, v. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 nonché Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settemb