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Ordinanza — n. 38941/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38941/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38941/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELLATIF LOFTI nato il 15/03/1965 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; La Corte di appello di Messina, con sentenza del 16 giugno 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, in data 6 febbraio 2020, nei confronti di Lofti Abdellatif, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen; Ordinanza — n. 38941/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 646 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Parole chiave

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circostanze attenuanti condono delle spese procedurali assenza di caso di rigore motivi di cassazione deducibilità delle spese contribuzione alle spese di cura

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 16 giugno 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, in data 6 febbraio 2020, nei confronti di Lofti Abdellatif, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELLATIF LOFTI nato il 15/03/1965 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 16 giugno 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, in data 6 febbraio 2020, nei confronti di Lofti Abdellatif, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr., ad es., Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente il riferimento, da parte del giudice di merito, all'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 -bis, cod. pen., disposta con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (si veda pag. 3, ove la Corte territoriale conferma il diniego delle attenuanti generiche, non ravvisando elementi positivi da valorizzare); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre