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Ordinanza — n. 38939/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive grounds regarding sentencing and general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38939/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Simon Della Santina inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant general mitigating circumstances and the specific sentence imposed for tax fraud. The court found the appeal manifestly unfounded because the lower court's reasoning was present and consistent with established case law on sentencing principles.

Regesto Legislator

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Art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231/2007; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds cited are manifestly unfounded and the lower court's reasoning is adequate and consistent with binding precedent.

Parole chiave

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inadmissible appeal general mitigating circumstances tax fraud sentencing manifestly unfounded court costs and fine abuso di carte-chèques indebito pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231/2007
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 20 gennaio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Modena, in data 12 settembre 2019, nei confronti di Simon Della Santina, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231/2007 (ora art.
Art. 600 c.p.p.
art. 493-ter cod. pen
231/2007 (ora art. 493-ter cod. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020
Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020
Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
276288 nonché Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA SANTINA SIMON nato a BUSTO ARSIZIO il 25/07/1994 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 20 gennaio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Modena, in data 12 settembre 2019, nei confronti di Simon Della Santina, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231/2007 (ora art. 493-ter cod. pen.). Considerato che l'unico motivo dedotto, con il quale si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, è manifestamente infondato perché dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che la motivazione non è affatto mancante (v. pag. 1, ove la Corte territoriale ritiene adeguata la pena inflitta, inferiore alla misura media di quella edittale, e, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, valorizza negativamente la capacità a delinquere del reo, desunta anche dal suo precedente penale specifico) ed è conforme ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sui punti di cui si tratta (cfr., ad es., in tema di attenuanti generiche, Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444;

Sez. 2, n. 28752 del 20/07/2020, Cressotti, Rv. 279671; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; sulla quantificazione della pena, ex plurimis, v. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 nonché Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settemb