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Ordinanza — n. 38936/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of explicit critical arguments on sentencing grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38936/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible. The defendants challenged their sentences for aggravated attempted theft but failed to explicitly articulate and argue against the factual or legal grounds used by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeals lacked the necessary critical substance required by law for admissibility in a jurisdictional review.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must explicitly state and argue the critical points regarding the facts or law of the decision; otherwise, they are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeal Explicit Critical Arguments Sentencing Review Lack of Substantive Grounds Procedural Requirement sanzione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JANKOVIC DANIEL nato a VENARIA REALE il 06/11/1995 NIKOLIC REMI nato a TORINO il 09/06/1991 DRAGUTINOVIC CRISTIAN nato a TORINO il 22/01/1997 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della determinazione della pena irrogata a Daniel Jankovic, Remi Nikolic e Cristian Dragutinovic per il reato di tentato furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente