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Ordinanza — n. 38934/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it contains only factual complaints not permitted in legality proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38934/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alex Antonelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Antonelli challenged the lower court's finding of liability for a crime under Article 612 of the Penal Code, arguing the reasoning was flawed. The court rejected this because the appeal contained only factual grievances rather than legal arguments, which are strictly prohibited in Italian legality proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 612 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible if they consist solely of factual complaints or mere expressions of dissatisfaction, as such arguments must be raised before the court of first instance.

Parole chiave

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legality proceedings inadmissible appeal factual complaints Article 612 penal code court of cassation procedural exclusion legal reasoning requirement identificazione credibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 612 cod. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Alex Antonelli per il reato di cui all'art. 612 cod.
art. 612 cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Alex Antonelli per il reato di cui all'art. 612 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015
1 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato all'esito del riconoscimento della persona offesa, in linea con Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONELLI ALEX nato a FIRENZE il 24/09/1980 avverso la sentenza del 10/06/2021 del GIUDICE DI PACE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Alex Antonelli per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglíanze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 1 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato all'esito del riconoscimento della persona offesa, in linea con Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266023);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente