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Ordinanza — n. 38932/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38932/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding his criminal liability, but the court found the arguments were merely factual complaints rather than legal challenges. Consequently, the court ruled that such grievances are not permitted in a final review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based solely on factual dissatisfaction or mere complaints without legal merit are inadmissible in final review proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints final review proceeding criminal liability legal merit requirement risarcimento per errore giudiziario permesso di promuovere un procedimento penale cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 8004 del 13/01/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI JACOPO nato a FIRENZE il 19/03/1966 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Jacopo Barbieri, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la penultima pagina della sentenza impugnata sull'elemento soggettivo del reato, in linea con Sez. 5, n. 8004 del 13/01/2021, C., Rv. 280672); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente