Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning regarding his criminal liability, but the court found the arguments were merely factual complaints rather than legal challenges. Consequently, the court ruled that such grievances are not permitted in a final review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based solely on factual dissatisfaction or mere complaints without legal merit are inadmissible in final review proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBIERI JACOPO nato a FIRENZE il 19/03/1966 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Jacopo Barbieri, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, la penultima pagina della sentenza impugnata sull'elemento soggettivo del reato, in linea con Sez. 5, n. 8004 del 13/01/2021, C., Rv. 280672); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente