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Ordinanza — n. 38930/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible for being mere factual complaints without legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38930/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Amirani Kaldani and Sandro Meskhi inadmissible. The court ruled that the first appeal, challenging the factual basis for their conviction of attempted aggravated theft, constituted only mere complaints rather than legal arguments. Similarly, the second appeal regarding sentencing was deemed generic and assertive without substantive legal merit. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must raise legal issues; mere complaints on facts or generic assertions without legal reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals mere factual complaints legal grounds requirement Court of Cassation criminal procedure law condono delle spese procedurali pene condizionali condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KALDANI AMIRANI CUI 0510CPWX nato H 22/04/1985 MESKHI SANDRO CUI 05LBBMY nato il 02/01/1993 avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di Amirani Kaldani e Sandro Meskhi per il reato di tentato furto aggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto che il secondo motivo, che deduce analoga censura quanto al trattamento sanzionatorio, è, del pari, generico ed assertivo (cfr. p. 5 in ordine alla motivazione resa sul punto della recidiva quanto al Kaldani e p. 6 sull'esito negativo del giudizio prognostico, posto a fondamento dell'esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il President